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Norme di accesso allo Studio Professionale

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020), nonché al fine di garantire l’esercizio della Professione in condizioni di sicurezza per il personale e gli utenti, si invita la gentile clientela ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

  • La possibilità per il Cliente di recarsi personalmente in Studio è consigliata rispetto ai soli casi di stretta necessità ed urgenza venendo privilegiati i contatti per via telematica (video/audio conferenza); l’inoltro di eventuale documentazione potrà avvenire a mezzo email o imbucandola nella cassetta postale di pertinenza;

  • L’ingresso in Studio è consentito previo appuntamento da concordare telefonicamente (0835330727 – 3351526162 Avv. Vitantonio Ripoli – 3273581586 Avv. Emilio Ripoli) o a mezzo dell’apposito form presente sul portale www.studiolegaleripoli.eu/appuntamento;

  • L’accesso ai locali è vincolato all’utilizzo di idonea mascherina di protezione (a cura del Cliente) indossata, aderente al viso, in modo da coprire naso e bocca; il Cliente, inoltre, potrà effettuare la disinfezione delle mani utilizzando il dispenser situato all’ingresso dello Studio; eventuali guanti già in uso da parte del Cliente dovranno essere rimossi prima dell’ingresso in Studio;

  • Durante tutto l’arco degli incontri si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per la comune tutela, si invita ad attenersi scrupolosamente alle predette indicazioni.

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Studio Legale Ripoli

Il diritto di visita ai minori non conviventi nel regime di ristrettezza della libertà di circolazione

La materia del diritto di famiglia è un tema assai delicato nel quale fondamentale è, al di la delle compiute disposizioni giuridiche, l’esercizio del buon senso. Tale diritto è stato oggetto di una profonda riforma nell’anno 2006 che ha portato al cambio della regola generale in caso di separazione dei coniugi con prole stabilendo il principio dell’affido condiviso e cioè il diritto dei figli alla bigenitorialità, considerata lo strumento migliore per garantire ai minori una crescita e un’educazione serena ed adeguata.

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Il principio di forza maggiore ai tempi del coronavirus (CoViD-19)

Il principio di forza maggiore non è contemplato, specificatamente, in nessuna norma dell’ordinamento italiano. Non esiste una definizione precisa né è possibile indicare una norma ad hoc che lo preveda. Esso è citato in alcune norme del Codice Civile fra le quali ad esempio l’art. 1467 il quale riconosce, nei contratti con prestazioni corrispettive, al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

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