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Comunione legale: è escluso l’immobile acquistato da un coniuge dopo il matrimonio, ma con denaro personale?

Con ordinanza n. 7027/19, depositata lo scorso 12 marzo, la Corte di Cassazione (sez. II Civile) è tornata sul tema dell’acquisto di immobili in regime di comunione legale. In particolare, la Suprema Corte ha statuito che la mera dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita relativo all’immobile acquistato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, seppur con denaro personale, non è sufficiente ad escludere il bene medesimo dalla comunione legale.

Dopo aver contratto matrimonio, Tizia acquistava alcuni locali ad uso commerciale più un appartamento compreso nel medesimo stabile, dichiarando nell’atto di acquisto che tali beni, essendo stati acquistati con suo denaro personale, fossero esclusi dalla comunione legale ai sensi dell’art. 179, lett. f, c.c. Successivamente, il Tribunale dichiarava il fallimento della società di cui Caio, marito di Tizia, era socio unico illimitatamente responsabile. Il curatore del fallimento, previa autorizzazione del giudice, trascriveva la sentenza di fallimento sugli immobili di cui sopra, sulla base del presupposto che la partecipazione al contratto del coniuge non acquirente e il suo assenso all’acquisto personale dell’altro coniuge non fossero elementi sufficienti a sottrarre il bene al regime di comunione legale. Tizia, dunque, conveniva in giudizio il curatore e, dopo aver visto rigettata la sua pretesa nei due gradi di giudizio di merito, proponeva ricorso in Cassazione. Intervenuta sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di acquisto di immobile da parte di uno dei coniugi durante il matrimonio in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’esclusione del bene dalla comunione legale. A tal fine occorre, invece, non solo il concorde riconoscimento da parte di entrambi i coniugi della natura personale del bene, ma anche la sussistenza de facto di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, c.c., con la conseguenza che, ove l’effettiva sussistenza di uno di tali presupposti difetti, tale mancanza può esser fatta valere giudizialmente tramite un’azione di accertamento negativo. Recita, infatti, l’art. 179 c.c.: “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683 (i.e. soggetti a trascrizione immobiliare, n.d.r.), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.

Nel caso in esame, dunque, valutando non sufficiente la mera dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita e non sussistenti i presupposti di cui all’art. 179, co. 1, lett. f, c.c., i giudici di legittimità hanno rigettato la domanda della ricorrente.

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