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Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: Risarcimento record di circa 5 milioni di euro per società edile materana con sentenza del Tribunale di Matera a carico di un Istituto di credito

Con sentenza del 11 settembre 2023 il Tribunale di Matera ha condannato un Istituto di credito al risarcimento danni in favore di una nota società edile materana, e per essa a beneficio della curatela fallimentare, nella misura di circa 5 milioni di euro.

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Norme di accesso allo Studio Professionale

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020), nonché al fine di garantire l’esercizio della Professione in condizioni di sicurezza per il personale e gli utenti, si invita la gentile clientela ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

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Il danno da “uccisione” e perdita del rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale, a seguito di uccisione, è “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 13/4/2018, n. 9186).

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Il principio di forza maggiore ai tempi del coronavirus (CoViD-19)

Il principio di forza maggiore non è contemplato, specificatamente, in nessuna norma dell’ordinamento italiano. Non esiste una definizione precisa né è possibile indicare una norma ad hoc che lo preveda. Esso è citato in alcune norme del Codice Civile fra le quali ad esempio l’art. 1467 il quale riconosce, nei contratti con prestazioni corrispettive, al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

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