Se il terrazzo è privato, il condominio non risponde dei danni
“Il condominio di edifici risponde, quale custode, dei danni derivanti dalle parti comuni, mentre non ha nessuna responsabilità per quanto riguarda le parti private”. È questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 16625/2019 (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16625/19; depositata il 20 giugno).