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Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: Risarcimento record di circa 5 milioni di euro per società edile materana con sentenza del Tribunale di Matera a carico di un Istituto di credito

Con sentenza del 11 settembre 2023 il Tribunale di Matera ha condannato un Istituto di credito al risarcimento danni in favore di una nota società edile materana, e per essa a beneficio della curatela fallimentare, nella misura di circa 5 milioni di euro.


La vicenda giudiziaria si origina e sviluppa negli anni 2014 e 2015 quando una Banca segnalava alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la posizione di sofferenza, per circa 700.000,00 euro, di una nota Impresa locale operante nel settore edilizio. A cagione di tale segnalazione all’Impresa, che godeva di affidamenti bancari per circa 6.500.000,00 euro, veniva richiesto l’immediato rientro dei fidi e, ovviamente, la stessa non aveva più la possibilità di ricorrere al credito bancario, e doveva così rinunciare alla realizzazione di complessi edilizi in loco ed un villaggio turistico in Sardegna, oltre a svendere numerosi immobili.


Ciò nonostante, nell’anno 2017 il Tribunale di Matera dichiarava il fallimento della società che, tuttavia, a mezzo dello Studio Legale Ripoli, aveva radicato un giudizio risarcitorio nei confronti dell’Istituto bancario sostenendo l’illegittimità della segnalazione per inesistenza di ogni rapporto contrattuale.


Gli organi fallimentari autorizzavano la prosecuzione del giudizio e nell’anno 2021, il Tribunale di Matera, con sentenza parziale, dichiarava l’illegittimità della segnalazione della sofferenza in Centrale Rischi nominando un consulente tecnico di ufficio per la stima del danno subito dal sodalizio.


Il C.T.U. determinava il danno in complessivi euro 29.388.353,00. Con sentenza del 11 settembre 2023, il Tribunale di Matera ha condannato la banca al risarcimento dei danni subiti dalla società e per essa dalla massa dei creditori nella misura di euro 4.720.351,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, oltre spese e compensi di lite.

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Norme di accesso allo Studio Professionale

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020), nonché al fine di garantire l’esercizio della Professione in condizioni di sicurezza per il personale e gli utenti, si invita la gentile clientela ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

  • La possibilità per il Cliente di recarsi personalmente in Studio è consigliata rispetto ai soli casi di stretta necessità ed urgenza venendo privilegiati i contatti per via telematica (video/audio conferenza); l’inoltro di eventuale documentazione potrà avvenire a mezzo email o imbucandola nella cassetta postale di pertinenza;

  • L’ingresso in Studio è consentito previo appuntamento da concordare telefonicamente (0835330727 – 3351526162 Avv. Vitantonio Ripoli – 3273581586 Avv. Emilio Ripoli) o a mezzo dell’apposito form presente sul portale www.studiolegaleripoli.eu/appuntamento;

  • L’accesso ai locali è vincolato all’utilizzo di idonea mascherina di protezione (a cura del Cliente) indossata, aderente al viso, in modo da coprire naso e bocca; il Cliente, inoltre, potrà effettuare la disinfezione delle mani utilizzando il dispenser situato all’ingresso dello Studio; eventuali guanti già in uso da parte del Cliente dovranno essere rimossi prima dell’ingresso in Studio;

  • Durante tutto l’arco degli incontri si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per la comune tutela, si invita ad attenersi scrupolosamente alle predette indicazioni.

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Il danno da “uccisione” e perdita del rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale, a seguito di uccisione, è “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 13/4/2018, n. 9186).

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La concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

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Studio Legale Ripoli

Il diritto di visita ai minori non conviventi nel regime di ristrettezza della libertà di circolazione

La materia del diritto di famiglia è un tema assai delicato nel quale fondamentale è, al di la delle compiute disposizioni giuridiche, l’esercizio del buon senso. Tale diritto è stato oggetto di una profonda riforma nell’anno 2006 che ha portato al cambio della regola generale in caso di separazione dei coniugi con prole stabilendo il principio dell’affido condiviso e cioè il diritto dei figli alla bigenitorialità, considerata lo strumento migliore per garantire ai minori una crescita e un’educazione serena ed adeguata.

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