DETTAGLI PROGETTO
- Data 15 Mag 2018
- Autore Studio Legale Ripoli
- Area di competenza Separazione e Divorzio
- Località Matera
- Categoria Separazione e Divorzio
BREVE SCHEDA ILLUSTRATIVA
Nella presente sezione verrà offerta una panoramica sulla disciplina giuridica della separazione e del divorzio.
Normativa
L a disciplina generale è contenuta nella Legge 01 Dicembre 1970, n. 898 (Legge sul Divorzio); disposizioni particolari rinvenibili nei codici di riferimento: artt. 150 c.c. (Separazione personale), 151 c.c. (Separazione giudiziale), 154 c.c. (Riconciliazione), 155 e ss. (Provvedimenti relativi ai figli), 156 c.c. (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), 158 c.c. (Separazione Consensuale); artt. 706-711 c.p.c. (Aspetti procedurali)
Nozioni Generali: La separazione personale dei coniugi è lo stato transitorio nel quale si trova la coppia in crisi coniugale; essa non pone fine al matrimonio né fa venire meno lo status giuridico di coniuge incidendo invece su altri aspetti quali la sospensione di alcuni obblighi inerenti i rapporti personali fra i coniugi (obblighi di fedeltà e coabitazione, ad esempio) e la modifica degli obblighi di carattere patrimoniale (scioglimento della comunione dei beni, assegno di mantenimento od alimentare, etc…); quando non interviene la riconciliazione a norma dell’art. 154 c.c., detta condizione di crisi della coppia può sfociare in tre distinte situazioni: a) Separazione c.d. “di fatto”; b) Separazione consensuale; c) Separazione giudiziale. La separazione c.d. “di fatto” è l’interruzione, da parte di uno od entrambi i coniugi, dell’apporto affettivo-psicologico e patrimoniale dato alla famiglia con conseguente abbandono del tetto coniugale; essa esula dalla fattispecie “legale” e pertanto non incide sugli obblighi gravanti ex lege sui coniugi né è idonea alla decorrenza dei termini per il divorzio. La separazione consensuale prevede lo svolgimento di un’udienza innanzi al Presidente del Tribunale per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché per l’assunzione dei provvedimenti di urgenza di cui all’art. 708 c.p.c; se il tentativo si conclude favorevolmente viene redatto apposito verbale che pone fine alla separazione, viceversa, il Presidente redigerà un verbale che, dando atto dell’esito negativo della conciliazione, riporterà le condizioni della separazione pattuite dai coniugi, ovvero le clausole di cui all’accordo disciplinate i rapporti, anche patrimoniali, fra i coniugi, il mantenimento dei figli (comunque soggetto al controllo del Tribunale) ed ogni altro aspetto ritenuto importante dalla coppia. Il patto così stipulato viene esaminato dal Collegio di giudici che, quindi, emette il decreto di omologazione della separazione consensuale: l’emissione del provvedimento non esclude né la riconciliazione dei coniugi né che gli stessi possano modificare le condizioni oggetto di omologa. La separazione giudiziale prevede ugualmente l’udienza di comparizione innanzi al Presidente che però, appurata l’impossibilità di riappacificare le parti, trasmette il fascicolo al Giudice istruttore perchè il giudizio prosegua secondo il rito ordinario; il procedimento, quindi, si concluderà con l’emissione di una sentenza che dichiarerà la separazione giudiziale fra i coniugi. Proprio dal deposito del provvedimento conclusivo del procedimento di separazione, rispettivamente decreto o sentenza, decorreranno i termini utili alla declaratoria di divorzio, ovvero lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile sciogliere il matrimonio celebrato solo civilmente oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario; il divorzio può essere richiesto solo in presenza di una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 3 della l. n. 898/1970, recentemente modificata dalla l. n. 55/2015 che ha introdotto importanti novità sui tempi necessari a porre fine al matrimonio, ora ridotti ad 1 anno dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente (Separazione Giudiziale), la separazione deve comunque essersi protratta ininterrottamente fino a quel momento, ovvero a 6 mesi (c.d. “divorzio breve”) ne caso di separazione consensuale.
SCHEDA TECNICA
- ARGOMENTO
- NORMATIVA
- BREVE DESCRIZIONE