

DETTAGLI PROGETTO
- Data 15 Mag 2018
- Autore Studio Legale Ripoli
- Area di competenza Procedure Esecutive
- Località Matera
- Categoria Procedure Esecutive
BREVE SCHEDA ILLUSTRATIVA
È una delle tre tipologie generali di azione civile (azione di cognizione, esecutiva e cautelare) e può essere esercitata dal creditore nei confronti del debitore; essa consiste nel diritto di soddisfare crediti insoluti anche applicando in modo forzato metodi esecutivi al fine di ottenere l’adempimento delle pretese creditorie in danno del debitore.

L’azione postula che il creditore sia munito di un titolo esecutivo quale condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio dell’azione: necessaria poiché, legittimando l’esistenza del credito, l’assenza del titolo esecutivo comporta l’impossibilità di azionare la procedura; sufficiente poiché basta essere in possesso di uno dei titoli individuati dal codice di procedura civile per avvalersi del procedimento di esecuzione. Il recupero del credito consta di una fase stragiudiziale volta ad un bonario componimento della controversia alla quale, in caso di esito negativo del tentativo, segue la fase giudiziale con conseguente avvio dell’azione legale atta a soddisfare la medesima pretesa creditoria.
Normativa
A rtt. 1219 c.c. (Costituzione in mora) e 2943 c.c. (Interruzione della Prescrizione); artt. 633-656 c.p.c. (Procedimento per Ingiunzione); artt. 479-482 e 603, 605, 615 e 617 c.p.c. (Atto di Precetto); artt. 491 e ss. c.p.c. (Pignoramento).
Nozioni Generali: Qualora falliscano i tentativi di recupero del credito in via stragiudiziale e/o bonaria, il primo passo da compiere per la soddisfazione del creditore è la costituzione in mora del debitore, ovverosia l’intimazione per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del pagamento di quanto dovuto entro un termine massimo (solitamente da 7 a 15 giorni); solo decorso inutilmente tale termine sarà possibile adire l’Autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto. La costituzione in mora: a) segna l’inizio della decorrenza degli interessi moratori; b) interrompe i termini di prescrizione del credito; c) obbliga il debitore all’eventuale risarcimento del danno. Successivamente, qualora si sia già in possesso di un titolo di credito (come, ad es., un assegno od una cambiale), il recupero dello stesso diviene immediatamente esecutivo alla sua scadenza cosicché possono essere attivate le procedure che giungono fino al pignoramento ed alla vendita forzata dei beni del debitore; per i crediti che non sono incorporati nei titoli di cui sopra, ma comunque documentabili, è possibile avanzare giudizialmente il ricorso per decreto ingiuntivo in seguito al quale il giudice può: 1) ingiungere al debitore il pagamento entro 40 giorni dalla notifica del decreto; 2) rigettare il ricorso; 3) richiedere un’integrazione documentale atta a comprovare il credito. Avverso il suddetto decreto, il debitore può proporre opposizione nel termine di 40 giorni successivi alla notifica; decorso detto termine senza che sia stata proposta opposizione ed in mancanza del pagamento del debito, su istanza del creditore il decreto ingiuntivo viene dotato di formula esecutiva, necessaria alla redazione del successivo atto di precetto: esso ha per oggetto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo entro un termine non minore di giorni 10, con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Tuttavia, da un lato il decreto ingiuntivo, in presenza di determinate condizioni stabilite ex lege, può essere dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo già al momento della sua emissione di guisa da poter essere notificato in uno con l’atto di precetto senza dover attendere il termine di 40 giorni di cui innanzi; dall’altro, sono titoli esecutivi idonei ad avviare la procedura esecutiva: -) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; -) le scritture private autenticate (relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute), le cambiali (purché non sia scaduta l’azione cambiaria), gli assegni, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; -) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli; in tutti questi casi l’atto di precetto può prescindere dall’emissione del decreto ingiuntivo. Decorso il termine di 10 giorni di cui all’atto di precetto non resta che procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, da attivarsi entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla notificazione del precetto; in mancanza, l’atto diverrà inefficace ed andrà quindi nuovamente notificato. Il pignoramento si atteggia in tre diverse forme, a seconda dei beni oggetto dell’esecuzione: Pignoramento Mobiliare, Pignoramento Immobiliare e Pignoramento presso Terzi. In generale, esso consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione ed i frutti di essi; il debitore deve anche essere invitato a dichiarare la sua residenza od il domicilio e deve essergli comunicato che può sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, depositandone almeno 1/5 in cancelleria.
SCHEDA TECNICA
- ARGOMENTO
- NORMATIVA
- BREVE DESCRIZIONE