

DETTAGLI PROGETTO
- Data 15 Mag 2018
- Autore Studio Legale Ripoli
- Area di competenza Infortunistica Stradale
- Località Matera
- Categoria Infortunistica Stradale
BREVE SCHEDA ILLUSTRATIVA
L ‘ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto ad essere risarciti in favore di tutti coloro che subiscono un danno derivante dal comportamento illecito altrui, subordinandolo al duplice presupposto della concreta esistenza del danno paventato e della presenza di un illecito che, consistendo nella violazione di un diritto, sia in grado di connotare tale danno come ingiusto.

In questa sezione viene offerta una panoramica di carattere generale sul tema dell’infortunistica stradale con riguardo alla normativa vigente in materia, ai presupposti per l’azione risarcitoria ed alle varie procedure di risarcimento esperibili successivamente al verificarsi del sinistro stradale.
Normativa
N uovo Codice della Strada -C.d.S.- (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. modificazioni); Codice delle Assicurazioni Private -C.d.A.- (D.Lgs. n.209/2005); artt. 2054 c.c. (Circolazione dei veicoli) 2043 c.c. (Risarcimento per Fatto Illecito); 1218 c.c. (Responsabilità del debitore); 2056 c.c. (Valutazione dei danni), 1223 c.c. (Risarcimento del danno), 1226 c.c. (Valutazione equitativa del danno), 2059 c.c. (Risarcimento del danno non patrimoniale).
Nozioni Generali: La fonte della responsabilità civile può essere rinvenuta alternativamente nell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) o nell’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale), tuttalpiù rilevando la presenza di un duplice rapporto causale: 1) causalità materiale, tra la condotta, omissiva o commissiva, e la lesione dell’interesse giuridicamente protetto dall’ordinamento giuridico, il cui accertamento dovrà svolgersi alla luce dei principi generali dettati dagli articoli 40 e 41 del codice penale; 2) causalità giuridica, tra la lesione del diritto giuridicamente salvaguardato ed i danni che ne sono derivati; si discerne allora di accertamento del nesso causale fra la condotta e l’evento per cui, da un lato l’evento dannoso deve rappresentare lo sbocco e/o la conseguenza ordinaria della condotta, dall’altro detta condotta non deve essere stata poi neutralizzata, sul piano eziologico, da un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento dannoso: si tratta quindi di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente idoneo a produrre l’evento, secondo un rapporto di probabilità scientifica, potendosi ritenere sussistente il nesso causale quando l’evento può dirsi altamente probabile in rapporto alla condotta presa in considerazione. Quanto alle procedure di risarcimento, attesa la necessità di esperire obbligatoriamente la procedura di negoziazione assistita prima di adire le vie legali, si distinguono: – L’azione ed il risarcimento del terzo trasportato: norma di riferimento è l’art. 141 C.d.A. che dispone come “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”; per ottenere il risarcimento del danno il terzo trasportato potrà quindi attivare nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava la procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 148 C.d.A., nei termini previsti dall’articolo 145 C.d.A. – L’azione diretta del danneggiato nell’infortunistica stradale: l’articolo 144 C.d.A. consente al soggetto che è stato danneggiato in conseguenza di un sinistro cagionato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per il quale è previsto l’obbligo di assicurazione di rivolgersi direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile per conseguire il risarcimento del danno ad egli spettante. L’azione diretta del danneggiato non può comunque essere esercitata oltre i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione e nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno è necessario chiamare, oltre alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile, anche il responsabile del danno stesso. – La domanda proposta nei confronti dell’assicurazione del danneggiante: l’art. 148 C.d.A. contempla quella che un tempo era la procedura standard per conseguire il risarcimento del danno da sinistro stradale, gestita direttamente dall’assicurazione del danneggiante, la quale ha ora una portata residuale trovando applicazione unicamente nel caso in cui non sia possibile procedere al c.d. “indennizzo diretto” di cui all’art. 149 C.d.A.; i casi in cui la competenza a risarcire la vittima di un sinistro stradale per i danni materiali o per le lesioni personali subite è della Compagnia di assicurazione del danneggiante sono le ipotesi in cui l’incidente veda coinvolti più di due veicoli, i casi in cui uno dei veicoli coinvolti non sia regolarmente assicurato, non sia un veicolo a motore o sia un veicolo speciale o una macchina agricola e quelli in cui sia immatricolato all’estero; infine, non opera l’indennizzo diretto quando è mancato un impatto tra due veicoli e quando dal sinistro siano derivate delle lesioni cd. macropermanenti, ovverosia comportanti un’invalidità permanente superiore a nove punti percentuali. L’assicurazione, successivamente alla richiesta di risarcimento, ha l’obbligo di attivarsi comunicando una congrua e motivata offerta risarcitoria ovvero i motivi a ciò ostativi, il tutto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ridotti a 30 qualora il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli incidentati: le cose danneggiate potranno essere riparate solo decorso tale termine e, comunque, una volta esperite le operazioni peritali da parte della Compagnia. – Procedura di c.d. “indennizzo diretto”: disciplinata dall’art. 149 C.d.A., è divenuta la procedura liquidativa standard che si applica ai casi in cui il sinistro ha visto coinvolti due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, a prescindere dal fatto che da esso siano derivati danni ai veicoli, ai conducenti coinvolti o ad entrambi; essa consente a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anzichè a quella della controparte; la procedura è ammessa solo in caso di incidenti che coinvolgono non più di due autovetture responsabili e se non vi sono stati danni alla persona superiori a 9 punti di invalidità (lesioni di lieve entità). Una volta ricevuta la richiesta di indennizzo, la Compagnia dovrà attivarsi: in caso di danni alla persona, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione -medica- necessaria a formulare congrua e motiva offerta, ovvero ad inoltrare i motivi che ostano a detta operazione; in caso di danni alle sole cose il termine che precede è ridotto a 60 giorni: in ambedue i casi il termine resta sospeso se il danneggiato non si mette a disposizione per sottoporsi alla visita medico-legale o se non garantisce l’ispezione del veicolo danneggiato. Il danno al veicolo: il risarcimento può essere legittimamente richiesto non solo dal proprietario ma anche dal possessore o detentore non proprietario: il danneggiato, avvalendosi del servizio di una carrozzeria, ottiene il preventivo per la riparazione del veicolo da trasmettere alla Compagnia di assicurazione; se esso è rimasto per lungo tempo fermo in officina per essere sottoposto alle dovute riparazioni, egli potrebbe avere diritto anche al danno da cd. fermo tecnico, ovverosia quello connesso all’indisponibilità del mezzo e subordinato alla prova del fatto che il proprietario del veicolo incidentato aveva la necessità di servirsi dello stesso e che, in mancanza, abbia dovuto fare ricorso a dei mezzi sostitutivi o, comunque, si sia privato dell’utilità economica che gli derivava dalla disponibilità del veicolo. Fondo di garanzia per le vittime della strada: persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l’obbligo di assicurazione in determinate ipotesi in cui, altrimenti, lo stesso sarebbe impossibile; è amministrato dalla CONSAP sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada trova applicazione nelle ipotesi previste dall’articolo 283 C.d.A., ovvero: 1) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato; 2) sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione; 3) sinistro cagionato da veicolo o natante assicurato presso un’impresa operante in Italia, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; 4) sinistro cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; 5) sinistro cagionato da veicolo spedito nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e verificatosi nel periodo che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e si estende per 30 giorni, durante lo quale lo stesso era privo di assicurazione; 6) sinistro cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Tuttavia, il risarcimento dei danni da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada non opera sempre al verificarsi delle predette ipotesi, ma in alcuni casi è limitato a certe tipologie di danno e a certi importi ; la corrispondente azione per conseguire il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone una copia anche al CONSAP. Per quanto attiene alla disciplina civilistica circa il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale si rinvia all’apposita sezione, “responsabilità civile”.
SCHEDA TECNICA
- ARGOMENTO
- NORMATIVA
- BREVE DESCRIZIONE