DETTAGLI PROGETTO
- Data 13 Mag 2018
- Autore Studio Legale Ripoli
- Area di competenza Diritti Reali
- Località Matera
- Categoria Diritti Reali
BREVE SCHEDA ILLUSTRATIVA
D
IRITTI REALI: Sono i diritti soggettivi sulle cose che attribuiscono al loro titolare un potere immediato e assoluto sul bene che ne costituisce l’oggetto; si differenziano in due grandi categorie: diritti reali di godimento (Proprietà, Usufrutto, Uso, Abitazione, Enfiteusi, Superficie e Servitù) e diritti reali di garanzia (Pegno su beni mobili ed Ipoteca su beni immobili); il terzo libro del codice civile, “sulla proprietà”, è dedicato ai diritti reali, cioè ai diritti che l’uomo può esercitare sui beni suscettibili che si trovano nella sua sfera di controllo o di esercizio. Il diritto reale per antonomasia è rappresentato dal diritto di proprietà, affiancato da quelli di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, servitù e superficie.
Ciò che distingue il diritto di proprietà dagli altri sta nel fatto che questi ultimi, oltre ad avere un contenuto più circoscritto rispetto al primo, si esercitano su cose di proprietà altrui e, pertanto, sono definiti anche diritti reali su cosa altrui: detta circostanza comporta che unicamente tali diritti si estinguono per il loro mancato utilizzo essendo quindi soggetti a prescrizione ventennale che determina la decadenza dal diritto; viceversa, tratti comuni a tutti i diritti reali sono: – l’immediatezza del potere sulla cosa, ovvero la possibilità di esercitarlo senza necessità di avvalersi dell’altrui cooperazione; – l’assolutezza e la patrimonialità, ovverosia la possibilità di far vale detti diritti erga omnes nonché la loro suscettibilità di essere valutati economicamente; – la tipicità, in quanto limitati a quelli espressamente previsti dalla legge.
Normativa
A rt. 42 Costituzione (la Proprietà); artt. 832 e ss. c.c. (Proprietà, disciplina), 948-951 c.c. (Azioni Petitorie); artt. 1350 c.c. (Atti che devono farsi per iscritto), 2643 e 2684 c.c. (Atti soggetti a trascrizione); artt. 978 e ss. c.c. (Usufrutto, disciplina); artt. 1022-1026 c.c. (Abitazione, disciplina); artt. 957 e ss. c.c. (Enfiteusi, disciplina); artt. 1027 e ss. c.c. (Servitù, disciplina); artt. 952, 956 c.c. (Superficie, disciplina); artt. 2784 e ss. c.c. (Pegno, disciplina); artt. 2808 e ss. c.c. (Ipoteca, disciplina).
Nozioni Generali: Proprietà: “Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”, recita l’art. 832 c.c. che inaugura la disciplina civilistica dell’istituto cardine nell’ambito dei diritti reali di godimento; i modi di acquisto della proprietà sono esclusivamente quelli sanciti dalla legge (art. 922 c.c.) e si distinguono a seconda che il diritto nasca in capo al proprietario senza l’ausilio di terzi (modo di acquisto a titolo originario: occupazione, invenzione, accessione, specificazione, usucapione, unione o commistione), oppure venga ad egli trasferito da un precedente proprietario (compravendita, donazione, successione, espropriazione). L’esercizio del diritto di proprietà incontra sia limiti posti nell’interesse pubblico, che tendono a subordinare l’interesse privato rispetto a quello collettivo (come accade nelle espropriazioni, ad es.), che limiti posti nell’interesse privato, i quali invece vogliono contemperare il potere di godere e disporre delle cose, con l’analogo potere degli altri proprietari, in modo da garantire il rispetto delle regole di buon vicinato ed evitare che l’esercizio del diritto si trasformi in abuso. La legge (artt. 948-951 c.c.) prevede una serie di azioni -c.d. “azioni petitorie”- volte a contrastare chiunque ponga in essere atti tesi a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto. Usufrutto: consiste nel diritto di godere della cosa altrui per legge, per contratto, per usucapione o per successione testamentaria; deve avere ad oggetto beni infungibili ed inconsumabili, nel caso contrario si tratta del c.d. “quasi usufrutto”; la sua peculiarità sta nel fatto che ha una durata temporanea e che, in ogni caso, cessa con la morte dell’usufruttuario, laddove il nudo proprietario ritorna ad acquistare la piena proprietà del bene. Chi conduce la cosa altrui ha il diritto di conseguirne il possesso e di godere dei frutti e dell’utilità del bene potendo anche cedere a terzi il relativo diritto, locare la cosa o concedere ipoteca sulla stessa; grava invece sul medesimo usufruttuario l’obbligo di servirsi della cosa utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, di badare alla sua manutenzione ordinaria e pare le relative imposte, oltre a dover restituire il bene al termine dell’usufrutto, salvo il diritto ad ottenere un indennizzo per le migliorie eventualmente apportate alla cosa. Uso: è il diritto di un soggetto di servirsi di un determinato bene e di raccoglierne i frutti, ma limitatamente alla soddisfazione dei bisogni propri e della propria famiglia. Enfiteusi: consiste nel diritto di godere di un bene immobile e di migliorarlo; ha solitamente ad oggetto un fondo rustico. Servitù: comprende la limitazione che viene imposta ad un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo, dominante, di proprietà di terzi. Superficie: consiste nel diritto di edificare o di mantenere una propria costruzione sul suolo o sul sottosuolo altrui.
SCHEDA TECNICA
- ARGOMENTO
- NORMATIVA
- BREVE DESCRIZIONE