DETTAGLI PROGETTO
- Data 13 Mag 2018
- Autore Studio Legale Ripoli
- Area di competenza Controversie Bancarie
- Località Matera
- Categoria Controversie Bancarie
BREVE SCHEDA ILLUSTRATIVA
N ell’ambito delle dinamiche che attengono al rapporto fra cliente ed istituto bancario, nelle quali sono ricomprese molteplici fattispecie, la presente sezione vuole offrire una concisa panoramica circa l’anatocismo bancario, l’illegittima sottrazione di somme dal conto corrente nonché la riduzione, la restrizione ed il frazionamento dell’ipoteca.
Normativa
D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario -T.U.B.-); artt. 1283 e ss. c.c. (Anatocismo); artt. 1232 e ss. c.c. (Privilegio, pegno ed ipoteca).
Nozioni Generali: L’anatocismo bancario è uno dei principali oggetti di contenzioso tra gli Istituti di credito ed i loro clienti; esso consiste nell’applicazione di interessi su interessi che sono già scaduti ossia che sono maturati sulla somma capitale e che a seguito della c.d. “capitalizzazione” vengono presi come base di calcolo per nuovi interessi; in altre parole, le banche addebitano sul conto corrente del cliente gli interessi che maturano sullo stesso con la conseguenza che, su di essi, maturano ulteriori interessi. È opportuno anzitutto precisare che mentre l’anatocismo è un illecito civile privo di risvolti penali, l’usura è invece un illecito penale, sanzionato dall’ordinamento giuridico all’art. 644 c.p. Il Codice Civile, all’art. 1283 c.c., prevede un espresso divieto di anatocismo sancendo come “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; la norma in questione pone quindi evidenti limiti alla capitalizzazione degli interessi prevedendo che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza, risultando inoltre necessario che si tratti di interessi che siano dovuti almeno per sei mesi. Limiti più stringenti alla produzione di interessi vengono posti, ad esempio, dall’articolo 1282 c.c. laddove si limita la produzione di interessi da parte dei crediti per fitti e pigioni dal momento della costituzione in mora del debitore nonché, per quanto riguarda i crediti che hanno per oggetto il rimborso delle spese fatte per cose da restituire, allorquando si esclude la decorrenza degli interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese ha goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a rendere conto del godimento. Il calcolo dell’anatocismo va fatto rielaborando contabilmente le operazioni pecuniarie compiute e valutando se l’ammontare degli interessi è stato inficiato dal computo di elementi che non avrebbero dovuto essere inseriti nella relativa base di calcolo, operazione che per la sua complessità richiede l’intervento e la valutazione di un professionista. Illegittima sottrazione di somme dal conto corrente bancario: L’introduzione delle nuove tecnologie informatiche anche in ambito bancario ha comportato la crescita esponenziale dei casi in cui il titolare del rapporto di conto corrente ha visto sottrarsi illegittimamente (ovvero in mancanza di espressa autorizzazione), ad opera di terzi, una certa quantità di denaro depositata presso il medesimo conto; ci si riferisce, in particolare, all’utilizzo del c.d. “home banking”, ovvero l’insieme delle operazioni bancarie rese possibili da terminali che permettono il collegamento diretto del cliente con l’istituto di credito; gli autori di questo tipo di truffe realizzano gli illeciti accessi carpendo in diversi modi i codici della clientela, ad esempio via pishing, o tramite virus presente sul computer del cliente; la più recente giurisprudenza in materia ha ribadito come “Con riferimento all’utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento, che si avvalgano di mezzi meccanici od elettronici (nella specie, servizio di c.d. home banking), ove si controverta sulla responsabilità contrattuale dell’istituto di credito, deve essere verificata l’adozione da parte del medesimo delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio in quanto, da un lato, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere, e dall’altro lato, costui, quando decida di offrire sul mercato un determinato tipo di servizio, è in grado, diversamente dal cliente, di valutare l’affidabilità e sicurezza del sistema e di prendere le necessarie contromisure”; “Ne consegue che, laddove la banca non offra un sufficiente grado di protezione del servizio offerto, la stessa potrà risultare responsabile anche genericamente ex art. 1218 del codice civile dinanzi ad operazioni da caratteristiche insolite”; “Nel gestire il servizio di home banking la banca deve rispettare una diligenza professionale parametrata dal criterio dell’accorto banchiere. Non possono pertanto ritenersi sufficienti ad assicurare le opportune misure di sicurezza la modalità della consegna, all’attivazione del servizio, di un codice più utente e una prima password di accesso che il cliente è tenuto a modificare al momento del primo accesso. Sul mercato esistono, infatti numerosi dispositivi di più sicuro livello”. In base a tale principi, la banca deve essere condannata alla rifusione delle somme sottratte al cliente in seguito ad una illecita intrusione nel servizio qualora non dimostri che il cliente abbia violato le norme di custodia delle credenziali di accesso e non offra l’ulteriore prova di aver adottato adeguati accorgimenti tecnici volti a tutelare la sicurezza del correntista o particolari cautele doverose in presenza di un ordine di bonifico con caratteristiche insolite rispetto alla normale operatività del cliente. Riduzione, restrizione e frazionamento dell’ipoteca: L’ipoteca è quel diritto reale di garanzia costituito a favore di un creditore, su beni o su diritti relativi a immobili o mobili registrati di proprietà del debitore, o di un terzo che lo garantisca, al fine di assicurare, in caso di insolvenza, con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione; essa, pertanto, ha l’effetto di vincolare un determinato bene a garanzia di un dato credito così dando al creditore la certezza di poter soddisfare le sue pretese; atteso comunque che l’ipoteca è, per sua natura, speciale ed indivisibile di guisa che non ne è sempre ammessa la riduzione, al fine di scongiurare l’iscrizione dell’ipoteca per una somma eccedente il credito o su una quantità eccessiva di beni, il Codice Civile, all’art. 2872 c.c., prevede la possibilità di ridurla o restringerla: “la riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni”; sono quindi previsti due distinti modi di riduzione: la riduzione della somma ipotecata o la restrizione dell’ipoteca solo ad alcuni beni. mentre la riduzione della somma iscritta non intaccherebbe l’efficacia dell’iscrizione, la restrizione dell’ipoteca costituirebbe un’ipotesi modificativa dell’ipoteca stessa. Disposizione di riferimento nell’ambito della normativa di settore è quella di cui all’art. 39 del Testo Unico Bancario, la quale prevede come “I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorchè in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l’identità del richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l’immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell’ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonchè dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. In particolare, ex art. 2873 c.c., la domanda di riduzione non è ammessa con riferimento alla quantità dei beni o riguardo alla somma che siano stati determinati per convenzione o per sentenza ma qualora siano stati eseguiti pagamenti parziali idonei ad estinguere almeno un quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale della somma. La riduzione delle ipoteche legali e giudiziali avviene, su domanda degli interessati, innanzitutto se il valore dei beni che sono compresi nell’iscrizione eccede la cautela da somministrarsi che, ai sensi dell’articolo 2875 c.c., si ritiene “violata” se tale valore supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti accresciuto degli accessori, sia alla data dell’iscrizione che posteriormente; la medesima circostanza si verifica anche nel caso in cui la somma determinata dal creditore nell’iscrizione supera di almeno un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta; il medesimo art. 2872 c.c., al secondo comma, attinente l’ipotesi in cui l’ipoteca abbia ad oggetto un solo bene, prevede che la restrizione può comunque avere luogo ma solo nel caso in cui l’unico bene che ne costituisce l’oggetto abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
SCHEDA TECNICA
- ARGOMENTO
- NORMATIVA
- BREVE DESCRIZIONE